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Pubblicato il “DECRETO CONTROLLI”

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Anno 162° – Numero 230 – di sabato 25 […]

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Anno 162° – Numero 230 – di sabato 25 Settembre 2021 il decreto 1 Settembre 2021, comunemente conosciuto come “DECRETO CONTROLLI”.

Il Decreto è il risultato di un lavoro a “due mani” tra il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: si compone di 6 articoli e 2 allegati.

Allegato I:

riporta le principali regole in materia di manutenzione e controllo periodico di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio, con un elenco delle possibili norme e specifiche tecniche (TS) di riferimento per verifica, controllo e manutenzione. La sorveglianza è affidata ai “lavoratori normalmente presenti adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo”.

Allegato II:

riporta le modalità di qualificazione del tecnico manutentore in termini di docenze, contenuti della formazione, valutazione dei requisiti e procedure amministrative. La qualificazione verrà rilasciata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed avrà valenza nazionale. Si attende la Circolare interpretativa, a firma del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sentiti gli attori del comparto della Prevenzione Incendi.

La vera novità del documento risiede nell’identificazione della figura del tecnico manutentore qualificato, definito come “persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto”.

Il decreto che vi inviamo in allegato, è disponibile accedendo a questo link.

L’entrata in vigore è prevista a partire da un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Art.6), che vi ricordiamo essere avvenuta sabato 25 settembre 2021.

I settori per i quali i tecnici manuterntori dovranno dimostrare le loro competenze per poter proseguire a svolgere il loro lavoro sono così suddivisi:

  • Estintori.
  • Reti di idranti.
  • Porte e finestre apribili resistenti al fuoco.
  • Impianti sprinkler.
  • Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI).
  • Sistemi di allarme vocale per scopi d’emergenza (EVAC).
  • Sistemi di evacuazione fumo e calore.
  • Sistemi a pressione differenziale.
  • Sistemi a polvere.
  • Sistemi a schiuma.
  • Sistemi spray ad acqua.
  • Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist).
  • Sistema estinguente ad aerosol condensato.
  • Sistemi a riduzione di ossigeno.
  • Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso.

La valutazione dei requisiti si baserà sulla base delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del tecnico manutentore.

La valutazione sarà settoriale e specifica per ogni tipologia di impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza a cui il manutentore si approccerà nell’espletare la sua mansione.

Verrà quindi effettuata dalla commissione d’esame costituita da funzionari dei VVF, l’analisi del “curriculum vitae” integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate dal manutentore, il quale dovrà sottoporsi ad un esame che prevede una prova scritta per la valutazione delle conoscenze; una prova pratica con simulazioni di situazioni reali operative attinenti all’attività professionale atta a valutare, oltre alle abilità e competenze acquisite dal manutentore, anche le capacità relazionali e comportamentali, attraverso l’osservazione diretta, durante l’attività lavorativa.

é prevista poi anche una prova orale per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte o per approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato.

Fiduciosi di aver fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti.

Lo staff Cami S.r.l.

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